ASSOCIAZIONE  GARIBALDINI  PER  L’ITALIA

S T A T U T O

ART. 1

E’ costituita l’Associazione Nazionale  «Garibaldini per l’Italia” quale libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2

L’Associazione «Garibaldini per l’Italia” ha sede in Roma, via del Fontanile Arenato, 206 cap 00163

ART. 3

L’Associazione Garibaldini per l’Italia persegue i seguenti scopi:

a)      Diffondere nel mondo giovanile e non, con ogni mezzo di comunicazione o d’informazione,

la conoscenza della storia patria  e in particolare del Risorgimento Italiano, dell’epopea

garibaldina e della guerra di liberazione, in Italia e all’estero;

b)      ampliare la conoscenza della cultura in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni, rilanciando l’affermazione dei valori dell’associazionismo;

c)      allargare gli orizzonti didattici affinché si sappiano trasmettere l’amore per la cultura, la storia,   la filosofia come un bene per la persona e un valore sociale;

d)     svolgere opera di volontariato nei confronti di persone o istituzioni in condizioni di bisogno, che possano trovare nelle varie sfaccettature della cultura un sollievo al proprio disagio;

e)      Promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;

f)       farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire

direttamente o tramite terzi qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;

g)      coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;

h)      sostenere riunioni e cerimonie a carattere storico e culturale, commemorativi dei principi di libertà, uguaglianza, fratellanza e di giustizia sociale, al fine di mantenere viva la fede

democratica, contro ogni nazionalismo, senza differenza di religione o di razza;

i)        promuovere idonee iniziative per l’adozione di provvedimenti legislativi nell’interesse della comunità dei cittadini;

j)        istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;

k)      collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, nonché ad organismi , movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali.

ART. 4

L’Associazione Garibaldini per l’Italia intende promuovere varie attività per il raggiungimento dei suoi fini; in particolare intende favorire, ideare, progettare e partecipare ad iniziative di qualunque genere, diffondendone le finalità, i significati e i risultati; tra cui:

a)      attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti,  lezioni, premiazioni;

b)      costituzione di un “Coro vocale Garibaldino”;

c)      attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; istituzione di gruppi di studio e di ricerca, in special modo presso gli studenti e le scuole di ogni ordine e grado. Fornire e gestire strutture e servizi di natura didattica per la formazione civica e socio-giuridica dei giovani e del corpo insegnante e del personale parascolastico in generale

d)      attività editoriale; pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

e)       instaurare e sviluppare relazioni con Istituti, mass-media, ordini professionali, organismi culturali, enti pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, associazioni e in genere qualsiasi altra realtà sociale attivamente operante sul territorio nazionale o anche all’estero, al fine di stabilire un costante e sistematico rapporto di comunicazione e collaborazione mirato alla realizzazione degli scopi sociali; curare la massima pubblicizzazione e la più capillare diffusione degli obiettivi e dei programmi dell’Associazionismo, nonché la loro realizzazione.

f)        Organizzare e fornire: servizi, consulenza e assistenza per tutelare, salvaguardare, recuperare, restaurare, mantenere e gestire beni di valore naturalistico, storico, artistico e archeologico, al fine di promuoverne la conoscenza diretta, la fruibilità e l’apprezzamento da parte della collettività.

ART. 5

Nello svolgimento della sua attività l’Associazione è indipendente da qualsiasi partito o movimento politico e da qualsiasi ente, sia pure a carattere patriottico, ma può aderire a particolari comitati i cui scopi non siano in contrasto con il presente statuto e può confederarsi con altre Associazioni, ferma restando la sua indipendenza statutaria.

ART. 6

La bandiera sociale è quella nazionale recante nel bianco il logo, così rappresentato:  immagine di un gruppo di garibaldini inserita tra un ramo di quercia, che simboleggia la forza e la dignità, e un ramo di ulivo, simbolo di pace; sopra il gruppo, lo Stellone d’Italia colorato in grigio e, in basso, un nastro rosso, nel cui interno è inserita la scritta, con lettere colorate in bianco, “GARIBALDINI per L’ITALIA”.

All’asta, con puntale della Repubblica, è annodata la cravatta rossa con la scritta “G. I.”

Il fazzoletto sociale è nei colori verde-bianco-rosso, di forma triangolare e bande trasversali.

ART. 7

L’associazione “Garibaldini per l’Italia” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si distinguono in: “FONDATORI”,”ONORARI” e “ORDINARI”.

Sono soci “FONDATORI” coloro che hanno ideato l’Associazione ed hanno partecipato al suo atto costitutivo e alla redazione dello Statuto;

Sono soci “ONORARI” coloro ai quali il Consiglio Direttivo concede tale qualifica perché hanno contribuito, con impegno e partecipazione particolarmente meritoria, con donazioni ed elargizioni in danaro o beni a favore dell’Associazione ovvero con la loro opera o con le loro idee, ad aiutare l’Associazione a raggiungere i suoi scopi, oppure si siano distinti, con il loro impegno e la loro partecipazione; al miglioramento della vita umana e all’habitat naturale attraverso le attività indicate nell’Art. 4;

Sono soci “ORDINARI” quelli annessi successivamente.

I soci “onorari” sono esentati dal versamento sia della quota annuale sia delle quote e dei contributi straordinari.

Tutti i soci “ordinari” si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale nonché le quote e i contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote e/o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. L’ammissione o meno sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile.

La domanda non accolta non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla comunicazione della delibera.

Gli associati “ordinari” che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di iscrizione nonché delle quote e dei contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o espulsione per morosità e per indegnità anche in conseguenza della violazione degli obblighi previsti e stabiliti nello Statuto nonché per il compimento di atti, comportamenti ed omissioni incompatibili con la permanenza nell’Associazione.

L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere al Collegio dei probiviri, la cui decisione sarà inappellabile. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’espulsione.

ART. 9

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché provvedere al regolare versamento delle quote associative annuali di iscrizione e delle quote dei contributi straordinari così come e se stabiliti dal Consiglio Direttivo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

ART. 10

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. L’esercizio di tutti i diritti previsti dal presente statuto a favore dei soci è subordinato all’avvenuto pagamento della quota associativa.

 

ART. 11. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla stessa, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dell’associazione sono costituite da:

- quote associative annuali dei Soci ed eventuali contributi straordinari stabiliti dal C.D.;

- contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate con riserva dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.

ART.12 – RENDICONTO ANNUALE

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo in assemblea  ordinaria ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti l’Assemblea dei soci, precedentemente convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre  Associazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

 

ART. 13 – DISTRIBUZIONE QUOTE SOCIALI

La quota sociale deve essere corrisposta al Segretario Cassiere della Sezione di appartenenza, ove e quando costituita, in occasione del tesseramento che deve definirsi entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può esentare dal pagamento quei soci che versano in disagiate condizioni economiche; i soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura delle quote sociali. Le cariche sociali non sono retribuite.

 

ART. 14

Gli organi dell’Associazione sono:

-          l’Assemblea dei soci;

-          il Consiglio direttivo;

-          il Collegio dei revisori;

-          il Collegio dei probiviri;

Il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri sono nominati dall’Assemblea con apposito verbale

 

ART. 15

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci iscritti all’Associazione e aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

ART. 16

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-          elegge il Consiglio direttivo;

-          approva il bilancio consuntivo;

-          approva l’eventuale regolamento interno.

-          può nominare, in casi particolari, più rappresentanti legali

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Le assemblee si terranno presso la sede sociale o in altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea.

L’assemblea ha la facoltà di nominare il Presidente Onorario. Questi non ha alcun potere legale nell’Associazione, ma, in considerazione dei meriti morali, culturali ed umani, la rappresenta collaborando al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di cinque associati.

ART. 17

Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e al suo interno viene nominato il Presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Garibaldini per l’Italia”; si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

-          il presidente;

-          da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;

-          su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-          predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

-          formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

-          elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata

relative al periodo di un anno;

-          elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni

delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

-          stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

 

ART. 19

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce per singoli atti operativi ed organizzativi, mai, comunque, eccedenti la ordinaria amministrazione, tra quelli di competenza del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 20

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

ART. 21

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

ART. 22

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo.

ART. 23

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Le collaborazioni prestate dagli associati a favore dell’Associazione e/o per conto di  questa sono gratuite, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo. Sono invece rimborsate le spese vive effettuate e le prestazioni strettamente professionali rese per conto dell’Associazione.

ART. 24

L’atto costitutivo varrà anche quale prima assemblea degli associati e recherà l’indicazione degli eletti alle cariche previste.

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.