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Costituente Romana 1948

Costituente Romana 1948"

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849

PRINCIPII FONDAMENTALI

I.
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.
Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III.
La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V.
I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.
La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

Titolo I

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 1. – Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi;

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

Art. 2. – Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare;

Per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo;

Per condanna giudiziale.

Art. 3. – Le persone e le proprietà sono inviolabili.

Art. 4. – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.

Art. 5. – Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 6. -Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Art. 7.- La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 8. – L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 9. – Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 10. -Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

Art. 11. – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera.

Art. 12. -Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

Art. 13. – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

Art. 14. – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II

DELL’ORDINAMENTO POLITICO


Art. 15.- Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

Titolo III

DELL’ASSEMBLEA

Art. 16. – L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.

Art. 17. – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.

Art. 18. – Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.

Art. 19. – Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

Art. 20. – I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

Art. 21. – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

Art. 22. -L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

Art. 23. – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato.

Art. 24. – Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti.

Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

Art. 25. – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto.

Art. 26.- I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

Art. 27.-Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

Art. 28. – Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.

Art. 29. – L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.

Art. 30. – La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

Art. 31. – Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza.

Art. 32. – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione.

Titolo IV

DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO


Art. 33. – Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell’età di 30 anni compiti.

Art. 34. – L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.

Art. 35. – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:

1. Degli affari interni;

2. Degli affari esteri;

3. Di guerra e marina;

4. Di finanze;

5. Di grazia e giustizia;

6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;

7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

Art. 36. – Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.

Art. 37. – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri.

Art. 38.-Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

Art. 39. – Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

Art. 40. – I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li risguardano.

Art. 41. – I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza.

Art. 42. – Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.

Art. 43. – I consoli e i ministri sono responsabili.

Art. 44. – I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.

Art. 45.- Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

Titolo V

DEL CONSIGLIO DI STATO


Art. 46. – Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall’Assemblea.

Art. 47. – Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.

Art. 48. – Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

Titolo VI

DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 49. – I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

Art. 50. – Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

Art. 51. – Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

Art. 52. – La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

Art. 53. – Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

Art. 54. – Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.

Art. 55. – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

Titolo VII

DELLA FORZA PUBBLICA

Art. 56. – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

Art. 57. – L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

Art.58.- Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.

Art. 59. – I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato.

Art. 60. – La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

Art. 61. – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.

Art. 62. – Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione.

Titolo VIII

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 63. – Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

Art. 64. – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

Art. 65. – L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 66. – Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione.

Art. 67. – Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

Art. 68. – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.

Art. 69. – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente I Vice-Presidenti I Segretari

G. Galletti A. Saliceti – E. Alloccatelli G. Pennacchi – G. Cocchi
A. Fabretti – A. Zambianchi

PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
Decreto istitutivo:
art.1 – Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.
art.2 – Il Pontefice romano avrà tutte le guarantigie necessarie per la indipendenza nell’esercizio della sua potestà spirituale.
art.3 – La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
Art.4 – La Repubblica Romana avrà con il resto d’Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

Roma lì 9 febbraio 1849 ore 1 antimeridiane Voti: 120 favorevoli – 12 astenuti – 10 contrari

Il Presidente I Vice-Presidenti I Segretari

G. Galletti A. Saliceti – E. Alloccatelli G. Pennacchi – G. Cocchi
A. Fabretti – A. Zambianchi

triuvmirato

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Bandiera di guerra repubblica Romana

Bandiera di guerra repubblica Romana

i triumviri

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